La diffusa tendenza alla banalizzazione o alla semplificazione non può essere tollerata quando si parla di giustizia, il tema più serio di sempre, quello che impatta sulla qualità delle libertà e dei diritti riconosciuti alle persone, come singoli o come collettività. Nonostante i toni affilati del dibattito sul referendum e il senso di dileggio che ha investito la magistratura, occorre immergersi nel tema tenendo uno sguardo sulla realtà, sì da ricavarne una visione quanto più possibile vicina alla verità.
La verità alla fine vale una vita, nell’esistenza individuale e collettiva, ed è la base del lavoro da magistrato.
Così, il presente contributo cercherà di imprimere il valore dei dati che intessono le questioni trattate, perché i dati non sono passibili di manipolazioni e mistificazioni e, dunque, non viaggiano nel mare delle opinioni.
Partiamo da un primo “NO”. All’informazione che vuole banalizzare per semplificare occorre dire “NO”.
Premesso che l’Italia ha un bisogno urgente di una vera Riforma della Giustizia affinché i cittadini non debbano trovare nelle aule di Tribunale un incastro esistenziale, ma una soluzione ai propri problemi, ciò che si propone oggi con il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 non è una riforma che tocca la GIUSTIZIA, ma è una riforma della MAGISTRATURA e dei suoi organi di autogoverno che non ha nessuna premessa fattiva volta a migliorare il sistema giustizia. Nessuna.
Al contrario, si propone una riforma dell’“ingiustizia” fondata su di un’azione giudiziaria potenzialmente ineguale: forte con i fragili e flebile il potere.
L’attuale movimento per il “SI” alla riforma può fare leva su anni in cui della giustizia si è parlato in maniera fuorviante e parziale, ove le colpe del cattivo funzionamento del servizio sono state addossate ai magistrati o solo ai magistrati, speculando con troppa facilità sulla mancanza di conoscenze tecniche del cittadino medio (che, vi avviso, sono necessarie per sapere interpretare bene quanto accade all’interno di un’aula di tribunale!).
Si è reso “vero”, poiché oramai assorbito nella percezione collettiva, un dato manifestamente falso ma necessario ai sostenitori della riforma per delegittimare la figura del magistrato e deresponsabilizzare la politica.
Si può ipotizzare che un magistrato sia bravo a gestire nello stesso modo 10, 100 o 1000 casi?
In un paese in cui le riforme degli ultimi anni sono quasi sempre “a costo zero” perché un problema di natura sociale viene normalmente risolto con l’aumento dei reati e delle sanzioni, ovvero semplicemente non risolto, con la conseguenza che si pretende che tutto trovi risoluzione a valle, nelle aule di un tribunale; in un modello di intervento apparente, ove la normativa trascura le matrici del malessere e si risolve incaricando la magistratura, la macchina giudiziaria si è inceppata e il “costo” non affrontato a monte si riversa a valle e lo pagano i lavoratori della giustizia e, soprattutto, i cittadini.
Oppure, vogliamo davvero credere che sia tutta colpa dei magistrati italiani, che non lavorino e il sistema risente di questa poca affezione al lavoro? I dati, in verità ci dicono che i magistrati italiani sono tra i più produttivi di Europa: circa 4 milioni di provvedimenti all’anno nel settore civile, oltre 1,5 milione di provvedimenti del GIP, oltre le numerosissime decisioni nel settore penale.
Tali dati palesano che vi è un gravissimo disagio organizzativo nella gestione della macchina giudiziaria che si fonda su croniche carenze strutturali di organico che si protraggono oramai da numerosi anni e si ripercuotono inevitabilmente sulla qualità della risposta giudiziaria: lenta, affannata, intricata.
I DATI COMPARATIVI EUROPEI attestano che in Europa ogni 100.000 abitanti in media, vi sono:
- 1,89 procedimenti civili contro i 2,15 della media italiana e 1,64 procedimenti penali contro 1,88 della media italiana; mentre, il numero di procedimenti penali annui è 2,96 in Europa e di 4,56 in Italia.
In tale contesto, il numero dei magistrati ogni 100.00 abitanti è:
- 21,5 giudici nella media europea, mentre in Italia sono 12 (quasi la metà della media europea);
- 14,5 pubblici ministeri nella media europea, mentre in Italia sono appena 3,7 (quasi un quarto rispetto alla media europea);
Se ne ricava che se in Europa ogni giudice civile tratta in media 88 procedimenti, mentre, in Italia il giudice civile ne tratta 176; così in Europa il giudice penale tratta 76 procedimenti, mentre un giudice in Italia si occupa di 154 casi all’anno!
Dall’altro, i pubblici ministeri europei gestiscono 204 nuovi procedimenti penali all’anno secondo la media europea e in Italia ogni pubblico ministero tratta 1230 nuovi procedimenti!
Questi dati sarebbero di per sé sufficienti a comprendere la radice del problema e ci consentono di affermare che è mancata una buona organizzazione delle risorse materiali ed umane, che necessita di un numero adeguato di persone (magistrati e personale amministrativo) che possa effettivamente trattare il “bisogno di giustizia” poiché presupposto imprescindibile per garantire un buon servizio alla collettività.
Ed è qui che vi è una chiara deresponsabilizzazione della politica che, evidentemente, per molto tempo non ha orientato le proprie scelte verso la migliore organizzazione del servizio, lasciando indietro le necessità di sistema, declinando l’immagine di una magistratura negletta e instabile.
Dall’altro, la magistratura non ha saputo imporsi al fine di risolvere le problematiche che la interessavano, arrendendosi o accomodandosi sulla sistematica criticità degli uffici e imponendo al singolo magistrato la fuga verso uffici giudiziari meno “affaticati” e, chissà, se è anche a partire da tale problematica che prende il via il fenomeno della degenerazione delle correnti (fondamentalmente il magistrato medio è esausto della propria vita professionale e ha tralasciato di avere cura della propria partecipazione associativa).
Ma! A chi conviene avere un sistema che si inceppa?
Di certo conviene a chi vive nell’illegalità e non al magistrato, sul quale pende la responsabilità di numeri ingestibili e, quindi, di un margine di rischio di errore crescente (meno tempo per curare un procedimento equivale ad un maggior rischio di non trattarlo con perizia).
Anche la narrazione sugli errori giudiziari è utilizzata come arma per sminuire un’intera categoria, ma non si dice che gli errori giudiziari in Italia rappresentano lo 0,12 dei casi per milione di abitanti, più basso di quelli relativi a Stati assunti a modello della riforma, come nel caso del Regno Unito, ove sono più del doppio di quelli italiani (pari allo 0,31 per milione di abitanti), per non parlare degli USA (dove il dato relativo agli errori giudiziari è drammatico).
È chiaro, l’ambizione è l’errore “zero” e il sistema ad esso deve tendere; ma la demonizzazione del magistrato è diventato il mezzo culturale per arrivare ad oggi, senza che si rappresenti che anche in quei sistemi assunti a modello dalla riforma non emergono livelli di maggiore garanzia.
Sempre i dati ci consentono di sfatare un altro mito: “il magistrato che sbaglia non paga mai”.
Falso. I dati dei procedimenti disciplinari in Italia sono pari allo 0,5 % all’anno di condanne, mentre in Spagna sono pari allo 0,2 % e in Francia allo 0,1 %; inoltre, il tasso di condanne disciplinari degli avvocati italiani è invece pari allo 0,09 % (di gran lunga inferiore a quello dei magistrati).
E inoltre, i magistrati, come tutte le altre categorie professionali, stipulano una polizza finalizzata ad intervenire nelle ipotesi di responsabilità civile e sono sottoposti come qualsiasi cittadino a procedimento penale (senza guarentigie di sorta).
Allora, per essere presenti alla realtà, oltre i limiti dell’opinione, un ragionamento non può non tenere in considerazione i dati.
Con il referendum costituzionale assistiamo oggi ad un evento epocale il cui esito non può essere orientato dalle suggestioni: si modifica la Costituzione alterando l’equilibrio tra i poteri dello Stato disegnato dalla amata Carta costituzionale.
Perché? Da dove origina quest’esigenza? Dove sono le fondamenta di questo progetto?
Sappiamo che già nell’ambito della Loggia Massonica P2 la prospettiva della separazione delle carriere risultava funzionale al piano di eversione democratica (documenti sequestrati il 4 luglio 1981, agli atti della Commissione Anselmi) ove si ci raccomandava di promuovere la separazione delle carriere per controllare gli uffici del pubblico ministero.
Le attuali rassicurazioni di provenienza governativa non sono appaganti laddove si sostiene che l’art 104 della Costituzione continuerà a prevedere che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente.
Nessuna Carta costituzionale al mondo potrebbe prevedere qualcosa di diverso, è ridicolo anche solo pensarlo. Un magistrato non autonomo e indipendente non è un magistrato; è altro. È un burocrate persecutore di interessi di parte.
Russia, Cina, Turchia.. in tutti i paesi del mondo tali principi sono enunciati (sappiamo bene, meramente enunciati in alcuni); ciò non vuol dire che siano di fatto effettivi. Per essere tali, l’unica garanzia è che ci siano istituti di sistema strutturati in maniera tale che l’esercizio della giurisdizione possa essere svolta senza interferenze degli altri poteri dello Stato e dei grandi poteri economici e senza che si attribuisca al magistrato il dovere di collaborare con il programma di Governo.
Il magistrato ha un unico e gravoso compito: assicurare la tutela dei diritti di tutti i cittadini (e talvolta anche dei non cittadini) nell’applicazione delle norme di legge (anche se quella legge è europea e/o internazionale).
Il tema è tutt’altro che semplice e proporre la trattazione per slogan può essere fuorviante, finendo con il banalizzare tematiche che invece dovrebbero essere comprese dai cittadini: banalizzare rischia di ingannare, con la conseguenza di deviare e non orientare il voto consapevole.
Questo referendum costituzionale tocca la materia viva del modo di interpretare la propria vita da donne e uomini liberi ed è per questo che ogni italiano oggi deve andare a votare.
Il Referendum è confermativo e ciò significa che non vi è quorum, sarà valido anche con una partecipazione minima e questa riforma condurrà ad una modifica costituzionale straordinaria, storica, che cela il rischio di ricadute autoritarie.
Questo allora è un appello al voto e, soprattutto, al voto consapevole; quest’appuntamento è un esercizio di democrazia necessario per garantire “una sana e robusta Costituzione”.
Quest’esercizio non è di destra né di sinistra. È dell’uomo libero, dell’uomo che si informa e che partecipa alle scelte. Dell’uomo che si dà una dignità e si pone al centro del sistema democratico.
Cosa prevede questa riforma?
Prevede tre essenziali modifiche che propongono “un pacchetto” articolato su tre punti fondamentali. L’insieme delle modifiche è “un esperimento costituzionale” del tutto sconosciuto all’Europa! Non è prevista in nessun paese europeo una combinazione simile di elementi.
Sono falsi i riferimenti all’Europa, perché incompleti, parziali e destabilizzano una corretta informazione.
L’insieme delle coordinate ci porterà ad essere l’unico tra i paesi europei con un impianto costituzionale del tipo proposto, con il rischio concreto di un controllo della politica sulla magistratura; il progetto mira non solo alla separazione delle carriere (che di fatto vi è già dall’anno 2022) bensì ad un triplice assetto:
- SEPARAZIONE DELLA MAGISTRATURA
- ISTITUZIONE DI DUE CSM E DI UN’ALTA CORTE DISCIPLINARE
- INTRODUZIONE DEL METODO DEL SORTEGGIO PER I SOLI MAGISTRATI
IL PROGETTO DI SEPARAZIONE
Significa definire l’assetto delle funzioni dei magistrati dell’ufficio del pubblico ministero e del giudice sulla base di ordinamenti autonomi e non sarà più possibile il passaggio da una funzione all’altra.
Occorre però chiedersi se nell’attuale sistema i passaggi da una funzione all’altra hanno un significato disturbante. No! Hanno un significato irrilevante: i dati dimostrano che circa lo 0.5 % dei magistrati è passato ad un’altra funzione. Dunque, è un tema senza significato nella valutazione delle problematiche del sistema.
Inoltre, già con la Riforma Cartabia del 2022 il cambio funzioni è stato limitato ad un solo passaggio entro dieci anni dalla presa delle funzioni (quindi, i numeri sono destinati a diminuire ulteriormente), con l’obbligo di trasferimento ad un’altra regione, diversa da quella dell’ufficio di provenienza.
La conoscenza di tali dati ci deve condurre ad una deduzione chiara: l’attuale modello non pone nessun problema, non è fonte di inceppo, non è la ragione delle lungaggini, non implica un pregiudizio sulla qualità del lavoro svolto.
Semmai è il contrario, giacché l’avere esercitato entrambe le funzioni può solo essere fonte di arricchimento professionale del magistrato e avere un magistrato più preparato è un valore per l’intera società.
Uno degli argomenti che vengono spesi per affermare la necessità della separazione, oramai divenuto un cavallo di battaglia per il “si alla riforma” poggia sull’idea che “se i magistrati giudicanti e requirenti sono inseriti in uno stesso sistema allora il p.m. potrà influenzare più facilmente il giudice”.
La narrazione del sospetto poggia su “fanno lo stesso concorso”, “seguono i corsi insieme”, “il p.m. entra a salutare i giudici prima del processo”, “prendono il caffè insieme”, e tutto ciò, per quanto possa essere suggestivo è solo straordinariamente assurdo.
Duole esprimerlo in tali termini (perché tale argomento è soventemente sostenuto da una parte degli avvocati italiani) ma si tratta di pensieri insipidi e allo stesso tempo insidiosi, assunti a fondamento di una modifica costituzionale di portata epocale, privi di riscontro (dove sono le sentenze scritte dal giudice amico del pm?) diretti ad inculcare nella mente di chi non opera nella giurisdizione l’idea di un luogo di intrighi, abitato da esseri togati degni di sfiducia, sleali, orientati verso altro diverso dalla giurisdizione. Ciò è semplicemente falso, ma sollecita la credulità popolare.
Inoltre, da un punto di vista pratico, non accade quasi mai che magistrati che hanno seguito lo stesso “iter” di preparazione si ritrovino a lavorare nello stesso ufficio giudiziario: una volta vinto il concorso i vincitori sono assegnati ai più disparati uffici giudiziari e “sparpagliati” su tutto il territorio nazionale e di certo non si muovono in massa andando a comporre una sorta di “condominio giudiziario” ove esercitano le funzioni insieme. Casomai, a distanza di anni, si avvicinano agli uffici giudiziari della città di origine (ove condividono la professionalità con colleghi di diversi concorsi).
Dall’altro, molti magistrati sono sposati con avvocati o hanno condiviso una parte del percorso professionale con persone che esercitano la professione di avvocato nel foro ove eserciteranno la giurisdizione e a nessuno verrebbe in mente di pensare che ciò possa influire sulla qualità della giurisdizione.
Dall’altro, se i magistrati non potranno più passare da una funzione all’altra (nemmeno quell’unica volta stabilita dalla riforma Cartabia!), paradossalmente, gli avvocati potranno continuare a scegliere se rivestire le funzioni requirenti o giudicanti in totale libertà (con le funzioni di VPO -vice procuratore onorario- e GOT – giudice onorario togato), con la conseguenza illogica di avere una figura professionale, l’avvocato, che può esercitare qualunque funzione nella magistratura e di un magistrato a cui non è riconosciuto nemmeno un periodo per potersi orientare in maniera definitiva con un unico cambio di funzioni (anche a seguito del vaglio dell’esperienza).
Parimenti, a nessuno è venuto in mente di sostenere che lo stesso problema potrebbe riguardare i giudici di primo e secondo grado, condizionabili dai rapporti di cortesia che li influenzano perché fanno lo stesso concorso.
Anche su tali argomenti, la forza della verità è nei dati: le sentenze di assoluzione sono quasi il 50% delle decisioni e dimostrano, in maniera inconfutabile, che il giudice non è un organo appiattito sulle richieste dell’ufficio di procura; analogamente, i giudici di appello o della cassazione non seguono “le opinioni” dei colleghi di primo o secondo grado, essendo comune che le sentenze di primo grado siano riformate nei successivi gradi di giudizio.
Dunque, si mistifica la realtà per creare un’apparenza di argomento da usare per perorare questa riforma.
Argomento suggestivo, ma falso alla luce dei dati.
Il sistema italiano è strutturato in maniera tale da garantire (e su questo non ci sono dubbi) che il giudice sia terzo e imparziale, mentre, il pubblico ministero e il difensore dell’imputato sono posti in una condizione di assoluta e piena parità nel processo.
Parità, sia inteso, che non può coincidere con identità: la vocazione del pubblico ministero è infatti ben diversa da quella del difensore. Semplificando: se il primo dovrà sempre ricercare solo e soltanto una soluzione secondo verità (chiedendo l’assoluzione ove non emergano gli elementi di prova per una condanna), l’avvocato ricercherà sempre la soluzione migliore per il proprio assistito, chiedendo l’assoluzione anche laddove sia colpevole.
Allora vi è da chiedersi: a chi conviene questa riforma? Qual è la reale ragione della separazione delle carriere?
La preoccupazione è che si voglia dare una conformazione separata alle due funzioni poiché avviare la creazione di uno status autonomo e separato consentirà di poter più agevolmente controllare il lavoro negli uffici di procura e sottoporre il pubblico ministero ad un più penetrante controllo da parte dell’esecutivo.
Anche qui occorrerà chiedersi: ma perché? Qual è il vantaggio?
La possibilità di innescare meccanismi di controllo sull’ufficio del pubblico ministero implicherà di poter vigilare sulle indagini e sulle scelte investigative, con la conseguenza che non ci sarà più bisogno di influire sul giudice, poiché l’indagine davvero scomoda potrà essere arenata sul nascere…
Sia ben inteso, si ritiene che le indagini che potranno essere attenzionate saranno solo quelle che toccano poteri e interessi “forti”, a nessuno interesserà (né interessa ora) delle indagini che ricadono sui cittadini comuni, privi di una qualche orbita di influenza.
Se infatti combiniamo questo pericolo con gli ulteriori elementi della riforma la pozione diviene fatale per la tenuta del principio della separazione dei poteri, con una virata verso un maggiore controllo della politica.
Per effetto della c.d. separazione delle carriere si assiste allo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), verranno creati due CSM, uno per i giudicanti e uno per i requirenti.
Questo è l’organo di autogoverno previsto dalla Costituzione per regolare tutto ciò che concerne la vita professionale del magistrato (assegnazione funzioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, etc..) e si è occupato sino ad ora anche dei procedimenti disciplinari. È l’organo a cui è assegnata la unzione di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.
“Il magistrato che sbaglia non paga!”. Ecco un altro slogan facile da spendere, assai persuasivo, che prende direttamente la pancia delle persone, ma che cade se comparato con i dati di realtà, come già ricordato le condanne in sede disciplinare sono pari allo 0,5 % all’anno, mentre in Spagna sono pari allo 0,2 % e in Francia allo 0,1 %. Tra i più severi di Europa!
Ed inoltre, il CSM dopo lo scandalo Palamara (che è tra i sostenitori del si!) ha dato prova di aver ricercato una maggiore affidabilità.
Ciò non significa che non ci siano state deviazioni dalla corretta funzione del CSM (il riferimento va al fenomeno della c.d. degenerazione delle correnti e proprio al caso Palamara), ma la riforma non risolve quella deviazione, semmai la inasprisce.
Infatti, ci si propone con le nuove norme costituzionali di sottrarre il potere disciplinare al CSM per attribuirlo ad un nuovo organo di alta amministrazione: l’Alta Corte Disciplinare.
La manovra finanziaria per la gestione dei tre organi (due CSM e un’Alta Corte) impone una programmazione annuale di spesa pari a circa 150 milioni di euro! Ci sarà dunque un enorme dispendio di risorse che, in luogo di essere investite per migliorare il sistema giustizia, servirà a mantenere tre organi di alta amministrazione e, ogni giudice dell’Alta Corte, si stima si occuperà di appena 5/6 casi all’anno… in un sistema giudiziario che cola a picco, è a dir poco incredibile che tante risorse siano dirottate verso quest’ambizione: punire i magistrati.
L’Alta corte sarà unica e giudicherà sia sui magistrati requirenti che sui giudicanti (nella punizione non si è più separati, ma si torna ad essere uniti) e, inoltre, sempre alla stessa corte sarà affidato l’appello contro le sentenze dell’Alta Corte.
Cosa dire? Una procedura unica nel suo genere, da tutti i punti di vista:
- anzitutto, in nessun altro organo professionale, la procedura disciplinare è affidata ad un organo esterno all’ordine professionale stesso;
- in nessun altro procedimento, il ricorso contro la decisione emessa è affidata allo stesso organo (attualmente, contro le sentenze disciplinari è previsto il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione);
- sarà presieduta da un soggetto di provenienza politica (e non più dal Presidente della Repubblica);
- e la sua composizione sarà regolata da due modalità diverse: una procedura elettiva dei componenti di nomina politica (mascherata da sorteggio) e un sorteggio puro per i componenti provenienti dalla magistratura.
Eccoci… siamo arrivati all’ulteriore grande argomento della riforma: il sorteggio.
Dopo lo scandalo Palamara e l’emersione dell’uso distorto che taluni hanno fatto del ruolo di Consigliere nell’ambito del CSM (preferendo spingere verso gli incarichi direttivi i colleghi appartenenti alla propria corrente) in magistratura ci si è interrogati su possibili modelli alternativi di elezione dei rappresentanti e si è introdotto nel dibattito il tema del sorteggio. Attenzione! Non si è mai assunto un modello di sorteggio “puro” ma un sorteggio c.d. “temperato”, ove, i candidati fossero sorteggiati e poi eletti.
Questo modello è stato abbandonato.
- I magistrati sono soggetti ad un meccanismo di selezione affidato al caso con il sorteggio puro;
- I membri di nomina politica, invece, saranno prima eletti, andando così a formare quel calderone da cui sorteggiare i consiglieri; quindi, chiunque sarà sorteggiato sarà un soggetto fra gli eletti, per definizione insomma un “eletto”, certamente gradito alla maggioranza parlamentare (ribadisco, sorteggiato tra gli eletti), con il rischio di introdurre una quota laica di nomina politica formante “un blocco governativo” all’interno degli organi di alta amministrazione. È per tale ragione che si è affermato che si è introdotto un sorteggio “truccato” (bastava eleggerli direttamente).
Così, quando si dice che vi è il timore di un controllo della politica sulla magistratura si fa riferimento a tali meccanismi: una quota parlamentare compatta e unita, contro, una quota di magistrati scelti a caso, non compatti, isolati.
Si può ritenere che, essendosi creata una crepa nel sistema, entrato in crisi il modello, da quella crepa si sia creata una breccia per programmare un assalto agli organi di autogoverno.
Ora, se è vero che il magistrato medio è molto preparato per affrontare temi giuridici, lo è certamente meno nell’affrontare la dialettica tipica della politica, non ha tale formazione, né è detto che abbia, di natura, “la caratura”, la propensione. Sarà più isolato e, in quanto tale, potrà essere più debole.
Tutte le previsioni in tal senso possono essere sbagliate, il caso potrà essere magnanimo e ci potrà condurre ad avere la selezione dei migliori, nonostante il calcolo delle probabilità non operi in tale direzione.
Il problema però resta: nella scelta dei sistemi possibili questo è certamente il peggiore e il più distante dall’essere il migliore, perché è strutturalmente lontanissimo dall’offrire garanzie di imparzialità e terzietà nell’azione degli organi di autogoverno.
Non è un caso che in nessun paese al mondo sia previsto il sorteggio negli organi rappresentativi della magistratura – salvo in Grecia dove però l’organo è composto da soli magistrati e, dunque, non vi sono problemi di possibili interferenze della politica!
È, infatti, un ossimoro figurarsi “rappresentatività” e “sorteggio” insieme; insomma, una presa in giro istituzionalizzata. Sono organi destinati a mancare di autorevolezza, barattata per l’autoritarietà…
Anche il tema della separazione merita di essere meditato: siamo così sicuri che sia un bene non consentire nemmeno un passaggio di funzioni? In un lavoro così delicato una maggiore professionalità è sicuramente frutto della possibilità di avere una preparazione più ampia e una sensibilità giuridica da “primo giudice” in un pubblico ministero è solo un valore.
Le dichiarazioni rese il 25.1.26 all’evento organizzato a Roma da Forza Italia dal Ministro Tajani, con l’annunciata volontà “penso anche ad aprire un dibattito se è giusto o meno continuare a conservare la polizia giudiziaria sotto l’autorità dei magistrati”… ma non vi fa paura?
Tutto il disegno è diretto ad avere una magistratura meno coraggiosa e meno capace di fronteggiare proprio quei fenomeni di maggiore impatto criminale o sociale, che sono i luoghi in cui si annidano i poteri forti.
Caro lettore, ora che abbiamo attraversato insieme questo viaggio, tu sai rispondere alla domanda “a chi conviene questa riforma?”.
IO VOTO NO


